• 2022

Si sottolinea che il giudice investito di tale riesame non è vincolato ai soli motivi espressi nel ricorso, ma deve verificare funditus la sussistenza dei presupposti di legittimità della misura. Ciò in quanto «il procedimento per riesame di misure restrittive della libertà personale sia ordinariamente da intendersi come integralmente devolutivo» e tale interpretazione risulta «l'unica coerente con i principi dettati in materia dalla direttiva 2013/33/UE.

 

Partner del progetto

  • Progetto finanziato dal Citizens, Equality,
    Rights and Values Programme dell'Unione Europea