“In tema di protezione internazionale, il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili può integrare gli estremi di un atto persecutorio per motivi di appartenenza ad un gruppo sociale (artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 251 del 2007) o di atto specificamente diretto contro un genere sessuale o l'infanzia (art. 7 lett. f), rappresentando dette pratiche per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante; pertanto, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza del richiedente, così da realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione dello status di rifugiato”.
Progetto finanziato dal Citizens, Equality,