• 19/03/2024
  • 2024 N. Ruolo: 7283

la tratta a scopo di prostituzione è connotata da crimini quali il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, le percosse, la negazione di cure mediche, il sequestro dei documenti di identità e la limitazione di libertà personale, che costituiscono gravi atti di aggressione a diritti fondamentali della persona. Inoltre essa, in genere, si fonda sull'approfittamento di una particolare condizione di debolezza in cui si trovano le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, e pertanto questi atti possono qualificarsi come atti persecutori ai sensi dell'art. 8 lett. d) del D.lgs. 251/2007, in quanto riconducibili alla appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè, in questo caso, l'appartenenza al genere femminile. In altre parole, già solo per questa appartenenza il soggetto è in potenza vulnerabile -anche se la maggiore o minore vulnerabilità dipende dal contesto sociale, familiare ed individuale- ed è esposto ad una forma di violenza che, come riconosce la Convenzione di Istanbul sopra citata, è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione, riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere. A ciò si aggiunga che in determinati contesti sociali le vittime di tratta, anziché essere aiutate possono essere ulteriormente discriminate e sottoposte a vessazioni fondate sulla appartenenza ad un genere ancora più ristretto del genere femminile, e cioè le donne che hanno esercitato il meretricio, pur se costrette o ingannate; la particolare vulnerabilità che consegue all'essere state vittime di tratta comporta uno svantaggio sociale ed economico che in determinati contesti, da ricostruire tramite assunzioni di appropriate e pertinenti informazioni ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 25/2008, può costituire un ostacolo all'esercizio di diritti fondamentali, quali trovare un lavoro, nutrirsi, mantenere o instaurare relazioni familiari. Pertanto se la persona già vittima di tratta rischia, in caso di rimpatrio, di essere sottoposta ad atti di grave aggressione alla sua incolumità psicofisica, alla libertà e dignità, fondati sulla appartenenza al genere femminile, e tra essi non solo il rischio di essere nuovamente sottoposta a tratta, ma anche quello di essere gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta, deve concludersi che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e non della protezione sussidiaria.

 

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