• 24/11/2017
  • 2017 N. Ruolo: 28152

“Si ha persecuzione, presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, nel caso in cui una donna, rifiutatasi di rispettare le regole consuetudinarie del proprio villaggio che prevedono, in caso di morte del marito, di unirsi in matrimonio con il fratello del defunto, viene costretta ad allontanarsi dalla propria abitazione e viene privata di tutte le proprietà e della potestà genitoriale sui figli”.

“In tema di riconoscimento dello "status" di rifugiato, costituiscono atti di persecuzione basati sul genere, ex art. 7 d. lgs. 251/2007, rientranti nel concetto di violenza domestica di cui all'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11.5.2011, le limitazioni al godimento dei propri diritti umani fondamentali attuate ai danni di una donna, di religione cristiana, a causa del suo rifiuto di attenersi alla consuetudine religiosa locale - secondo la quale la stessa, rimasta vedova, era obbligata a sposare il fratello del marito - anche se le autorità tribali del luogo alle quali si era rivolta, nella perdurante persecuzione da parte del cognato, che continuava a reclamarla in moglie, le avevano consentito di sottrarsi al matrimonio forzato, ma a condizione che si allontanasse dal villaggio, abbandonando i propri figli ed i suoi beni. Tali atti, ex art. 5 lettera c) del d.lgs n. 251 del 2007, integrano i presupposti della persecuzione ex art. 7 del d.lgs n. 251 del 2007 anche se posti in essere da autorità non statali, se, come nella specie, le autorità statali non le contrastano o non forniscono protezione, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali”.

 

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