Infatti quanto ai “motivi di persecuzione”, le vittime di tratta possono rientrare entro “il particolare gruppo sociale” di cui alla lettera d) dell’art. 8, D. Lgs. 251/07 […] Si tratta quindi di una persecuzione di genere, atteso che “il reclutamento forzato o ingannevole di donne e minori per fini di prostituzione forzata o sfruttamento sessuale è una forma di violenza legata al genere, che può costituire persecuzione.
Progetto finanziato dal Citizens, Equality,