• 02/05/2019
  • 2019 N. Ruolo: 3345

La mancata partecipazione del difensore di fiducia nel procedimento di convalida della misura di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea adottata dal Questore, a causa del mancato avviso al difensore nominato della data fissata per la relativa udienza, non può essere sanata da alcun altro atto equivalente, quale la presenza in udienza del difensore designato dal giudice di pace, atteso che, ai sensi del citato art. 14, comma 4, d.lg. n. 25 del 2008 si applicano all'udienza di convalida del provvedimento di trattenimento le disposizioni di cui al sesto e settimo periodo del comma 8 del precedente art. 13, dove viene esplicitamente affermato che solo qualora lo straniero sia sprovvisto di un difensore sarà assistito da uno nominato d'ufficio.

 

Partner del progetto

  • Progetto finanziato dal Citizens, Equality,
    Rights and Values Programme dell'Unione Europea