Il provvedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un centro d'identificazione ed espulsione, previsto dall'art. 14, comma 5, d.lg. n. 286 del 1998, può essere assunto soltanto all'esito di un procedimento di natura camerale caratterizzato dall'audizione dell'interessato e dalla partecipazione necessaria del difensore. A tal fine, la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all'ufficio del g.d.p. in tempo utile perché, previa convocazione dell'interessato e del difensore, possa tenersi l'udienza camerale ed essere assunto il decreto motivato, entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, ai sensi del quarto comma dell'art. 14, cit., ma prima della scadenza del termine assegnato a suo tempo con la convalida.