In base all'art. 6, comma 5, cit. deve ritenersi che, in presenza di una domanda di protezione internazionale, la competenza per l'esame della convalida del trattenimento del richiedente asilo spetti alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace (in tal senso v. Cass. n. 18189 del 2020). In tal caso, infatti, la presentazione della domanda di protezione determina un mutamento del titolo di trattenimento, che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire "l'espletamento della procedura di esame della domanda" di protezione.
Progetto finanziato dal Citizens, Equality,