• 15/02/2024
  • 2024 N. Ruolo: 4223

Ex art. 6 co. 3 d.lgs. 142/2015 quando il migrante, già trattenuto in un CPR in funzione del rimpatrio (ex art. 14 d. lgs. 286/1998), presenta la domanda di protezione internazionale e vi sia fondato motivo di ritenere che la domanda abbia mero carattere strumentale e dilatorio (per ritardare o impedire l'espulsione o il respingimento differito), rimane trattenuto nel centro, a seguito di un nuovo decreto adottato dal questore e sottoposto a un secondo giudizio di convalida di competenza del tribunale ordinario sezione specializzata.

Si susseguono, così, due diversi provvedimenti di trattenimento, in ragione della ritenuta pretestuosità della domanda di asilo presentata da chi si trovi già sottoposto in una condizione di trattenimento. Ne consegue che il secondo può essere adottato in quanto esista e sia legittimo il primo. Qualora a seguito di impugnazione venisse valutato illegittima la prima convalida (per esempio perché adottata sulla base di un decreto di espulsione ritenuto nullo), allora anche la seconda non potrebbe ritenersi valida.

Partner del progetto

  • Progetto finanziato dal Citizens, Equality,
    Rights and Values Programme dell'Unione Europea