È illegittima la proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) che sia stata disposta sulla base di un'istanza formulata successivamente alla scadenza del termine iniziale, o prorogato, della misura restrittiva. In tal caso, anche qualora il provvedimento con cui fu inizialmente convalidata la misura restrittiva non sia stato tempestivamente impugnato dal destinatario, il provvedimento di proroga va cassato senza rinvio, con conseguente cessazione del trattenimento.
Progetto finanziato dal Citizens, Equality,