• 24/02/2010
  • 2010 N. Ruolo: 4544

Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un Centro di permanenza temporanea dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lg. n. 286 del 1998, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un'interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma 5, relativo all'istituto della proroga, tenuto conto che un'opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli art. 3 e 24 cost.

 

Partner del progetto

  • Progetto finanziato dal Citizens, Equality,
    Rights and Values Programme dell'Unione Europea