• 28/06/2023
  • 2023 N. Ruolo: 18404

In materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d.lg. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5, par. 1, Cedu (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero.

(Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento di convalida del trattenimento dello straniero presso il C.P.R. di Brindisi, con il quale il giudice di pace aveva ritenuto illegittima la presenza del ricorrente sul territorio dello Stato ex art. 13, comma 2, lett. b) d.lg. n. 286 del 1998, in relazione ad una ritenuta omissione della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 68 del 2007, omettendo di rilevare che lo straniero aveva fatto ingresso in Italia oltre trent'anni prima, ivi soggiornando per molti anni regolarmente, quando l'obbligo previsto dalla disposizione da ultimo citata non era ancora vigente). Conforme: Cass. Civ., n. 5750 del 2017.

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