• 31/10/2023
  • 2023 N. Ruolo: 30166

Ove il cittadino straniero, già presente in un CPR in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, nel corso del procedimento di convalida ex art. 6, comma 5, del medesimo decreto, il giudice è tenuto a verificare la manifesta illegittimità del provvedimento di respingimento, che costituisce il fondamento della regolarità dell'intera procedura, giacché, in difetto del primo trattenimento esecutivo del respingimento, convalidato dal giudice di pace, il trattenimento del richiedente asilo può essere disposto soltanto in presenza delle diverse condizioni previste dall'art. 6, comma 2, dello stesso decreto.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che, in sede di c.d. riconvalida, aveva ritenuto irrilevanti le contestazioni svolte dalla difesa del richiedente protezione in merito all'asserita illegittimità del respingimento differito).

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