In presenza di una istanza di riesame del trattenimento, o della sua proroga - che lo straniero ha diritto di presentare in ogni tempo, in forza di quanto previsto dall' art. 15 direttiva n. 2008/115/Ce , norma self-executing direttamente applicabile nell'ordinamento interno, e che può essere esaminata, in difetto di espressa disciplina e tenuto conto delle esigenze di celerità della decisione, nelle forme del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e ss., con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio previste dalla Costituzione e della normativa sopranazionale - l'udienza di comparizione delle parti può essere evitata con provvedimento adeguatamente motivato, che dia atto della superfluità dell'incombente, alla luce dell'istruttoria già compiuta, ferma restando, in tal caso, la necessaria concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie scritte, onde consentire alle stesse la piena esplicazione del contraddittorio.
Progetto finanziato dal Citizens, Equality,