• 09/09/2021
  • 2021 N. Ruolo: 2428

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell'attestazione di indisponibilità del traduttore, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, le ragioni a sostegno della indisponibilità di un testo predisposto nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (cfr. Cass. n. 13323 del 2018; Cass. n. 3931 del 2018; Cass. n. 18268 del 2016; Cass. n. 22607 del 2015).

 

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