• 15/06/2011
  • 2011 N. Ruolo: 13117

Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi dell'art. 21, comma 2, e art. 28, comma 2, d.lg. 28 gennaio 2008 n. 25 devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste dall'art. 14 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, interpretato in modo costituzionalmente orientato, per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, cui gli art. 21 e 28 richiamati rinviano.

 

Partner del progetto

  • Progetto finanziato dal Citizens, Equality,
    Rights and Values Programme dell'Unione Europea