Secondo il fermo orientamento di questa Corte (da Cass. 4544/2010 e 13767/2010 a Cass. 13117/2011), l'interpretazione del tempo di decisione con riguardo alla proroga rende affatto irrilevante l'osservanza delle 48 ore, posto che, ricevuta la richiesta, è onere del Giudice di Pace fissare l'udienza in contraddittorio (come da questa Corte interpretativamente imposto con la decisione 4544/2010) in tempo tale che la sua decisione positiva giunga prima della scadenza del termine in atto assegnato con la convalida (io con la precedente proroga).