• 15/02/2024
  • 2024 N. Ruolo: 4223

L'art. 6 D.Lgs. 142/2015 stabilisce che il migrante, se nel momento in cui presenta la domanda di protezione internazionale sia già trattenuto in un C.P.R. in funzione del rimpatrio (ex art. 14 d. lns. 286/1998) e vi sia fondato motivo di ritenere che la domanda abbia mero carattere strumentale e dilatorio (per ritardare o impedire l'espulsione o il respingimento differito), rimane trattenuto nel centro (comma 3), a seguito di un nuovo decreto adottato dal questore e sottoposto a un secondo giudizio di convalida di competenza del tribunale; in caso di convalida (a mente di quanto previsto dal successivo comma 5) inizia un nuovo trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni e i termini dell'originario trattenimento ex art. 14, comma 5, D.Lgs. 286/1998 sono sospesi; il richiedente trattenuto ai sensi del comma 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 25/2008 rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto (comma 7); a tal fine il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni, di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica finché permangono le condizioni di cui al comma 7, con un limite di durata massima del trattenimento di complessivi dodici mesi (comma 8).

Si susseguono, così, due diversi provvedimenti di trattenimento, adottati il primo ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 286/1998, il secondo ex art. 6, comma 3, D.Lgs. 142/2015 in ragione della ritenuta pretestuosità della domanda di asilo presentata da chi si trovi già sottoposto in una condizione di trattenimento. È evidente, perciò, la correlazione fra i due provvedimenti, dato che il secondo in tanto può essere adottato in quanto esista e sia legittimo il primo (giacché, diversamente, il trattenimento nei confronti di chi abbia presentato domanda di asilo può essere disposto soltanto ove ricorrano le diverse condizioni previste dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 142/2015).

 

Partner del progetto

  • Progetto finanziato dal Citizens, Equality,
    Rights and Values Programme dell'Unione Europea