• 08/10/2025
  • 2025

Ha affermato che la dichiarazione di inammissibilità generata prima dell’assegnazione del codice K10 debba essere letta come una pronuncia interlocutoria da parte della pubblica amministrazione a seguito della quale è necessario incardinare un contraddittorio e, pertanto, avente “natura non provvedimentale, in quanto sollecita l’interessato ad una collaborazione procedimentale, mediante l’inserimento di una nuova istanza (integrata), che consenta di superare il rilevato profilo ostativo”. Secondo il Collegio, quindi, la segnalazione da parte della PA della mancanza di un elemento necessario per la favorevole conclusione del procedimento costituirebbe una sorta di "avviso" del Portale informatico che avrebbe unicamente la funzione di attenzionare immediatamente all’istante le irregolarità relative alla formulazione dell'istanza ed alla completezza della documentazione da allegare e, di conseguenza, consentirgli di presentare, sin da subito, utilizzando la stessa documentazione non scaduta nonché il contributo e la marca da bollo già versati, una nuova istanza, priva di vizi. In sostanza, a parere del Consiglio di Stato, l’invito a completare e regolarizzare l'istanza, formulato dalla PA con la comunicazione oggetto di impugnativa, presenterebbe evidenti analogie con la comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/90.

Alla presentazione della nuova istanza, integrata con gli elementi necessari a rappresentare all’Amministrazione il possesso dei requisiti ritenuti precedentemente mancanti – l’automatismo digitale, sempre secondo il provvedimento del Consiglio di Stato sopramenzionato, non potrà produrre sempre e comunque “il medesimo effetto deleterio di dichiarazione di inammissibilità della stessa”. Nondimeno infatti “I processi di digitalizzazione, e l’applicazione agli stessi della disciplina del processo amministrativo, in ragione della strumentalità del mezzo rispetto al fine, non possono risolversi in un depotenziamento delle garanzie per il cittadino, ma semmai in una velocizzazione degli stessi che non penalizzi o riduca l’esercizio delle facoltà partecipative”.

Partner del progetto

  • Progetto finanziato dal Citizens, Equality,
    Rights and Values Programme dell'Unione Europea