• 08/10/2025
  • 2025

“Ritenuto che, in base ai principi espressi nella suddetta decisione: - nel caso della presentazione della prima istanza, la declaratoria di inammissibilità per carenza documentale è giustificata in quanto induce il cittadino straniero ad “offrire il proprio apporto partecipativo, tendente a superare il rilievo, mediante la presentazione di una nuova istanza, integrata con gli elementi necessari a rappresentare all’amministrazione il possesso dei requisiti”;

- nondimeno, non può ritenersi ammissibile che la presentazione di una nuova istanza produca “sempre e comunque il medesimo effetto deleterio di dichiarazione di inammissibilità della stessa”; - nel caso di specie, nel quale il cittadino straniero ha reiterato la domanda dopo una precedente decisione di inammissibilità, deve essere consentito all’interessato di far valere le proprie ragioni in sede procedimentale con conseguente obbligo dell’Amministrazione di valutarle; - in ogni caso, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, la decisione di inammissibilità adottata dall’Amministrazione, essendo idonea ad arrestare, per la seconda volta, il procedimento, deve ritenersi impugnabile, in quanto direttamente lesiva degli interessi del cittadino straniero, non consentendogli di provare la sussistenza del requisito relativo alla residenza decennale”.

Partner del progetto

  • Progetto finanziato dal Citizens, Equality,
    Rights and Values Programme dell'Unione Europea