“Il fatto dell’intervenuta prescrizione del reato posto alla base della motivazione di diniego non scalfisce il potere dell’Amministrazione di porre comunque lo stesso alla base della propria determinazione negativa, valutando il fatto storico come indice di un mancato inserimento sociale da parte dell’aspirante cittadino. In tal caso, il Ministero dell’Interno deve valutare se il comportamento del soggetto interessato, per le concrete modalità del fatto, sia indice di un suo mancato pieno inserimento sociale e, quindi, di una mancata integrazione nella comunità nazionale, tenendo conto nel complesso della sua condotta di vita, della permanenza nel territorio nazionale, dei legami familiari, dell’attività lavorativa e di tutti gli elementi ritenuti rilevanti (Cons. Stato, Sez. III, n. 1837/2019). Tale valutazione risulta essere stata correttamente effettuata.
L’Amministrazione, lungi dall’operare un mero automatismo preclusivo in relazione alla richiamata condanna, ha discrezionalmente valutato il fatto come indice di mancato inserimento e mancata adesione ai principi fondamentali che regolano la convivenza civile all’interno del nostro ordinamento, tenendo conto dei vari elementi acquisiti nell’istruttoria procedimentale, effettuando una scelta di merito non sindacabile in questa sede, in quanto non manifestamente illogica”. La stessa necessità di valutazione non può prescindere neanche nell’ipotesi in cui i procedimenti penali si trovino ancora in fase di indagine e quindi non sia stata ancora emesso un provvedimento definitivo. Sul tema, infatti, è chiaro il Consiglio di Stato che nel parere definitivo del 25.10.2017 afferma “è ben vero che anche fatti per i quali non sia ancora intervenuta sentenza di condanna definitiva possono essere posti a fondamento del diniego; tuttavia in casi del genere è necessario indicare chiaramente nella motivazione – alla luce di fatti e circostanze concrete e non di mere clausole di stile – l’iter seguito nella comparazione tra interesse pubblico e privato che ha portato ad un giudizio d’inaffidabilità del richiedente e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale unicamente”.
Progetto finanziato dal Citizens, Equality,