“Non può che concludersi in senso favorevole al ricorrente in primo grado, dal momento che né nel provvedimento impugnato né nel corso del giudizio l’Amministrazione ha evidenziato elementi, dai quali risulti il motivo per cui non sarebbe “opportuna” la concessione all’odierno appellato della cittadinanza italiana. Il mero riferimento, contenuto nel provvedimento stesso, ad una nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza non allegata all’atto né anche solo in parte ostesa in corso di causa, non consente invero in alcun modo all’interessato di conoscere le ragioni del diniego ed a questo Giudice di valutare l’attendibilità degli elementi posti a base del diniego medesimo.
Il Ministero, dunque, evocando nell’atto mere ragioni di opportunità e richiamando in esso del tutto genericamente l’interesse pubblico ad esso affidato ad evitare “danni o lacerazioni all’ordinamento”, senz’alcun riferimento concreto ad attività illecite o pericolose poste in essere dall’interessato (per quanto latamente si vogliano intendere tali espressioni ), ha violato l’obbligo di motivazione, sullo stesso incombente, che, […] ha, come contenuto minimo, la chiara indicazione, pur in termini ridotti all'essenziale, della ragione ostativa all'accoglimento della domanda, ossia dei fatti o sospetti determinanti il diniego, in modo da consentire all'interessato la loro confutazione, nel pieno esercizio dei diritti assicuratigli dagli artt. 24 e 113 Cost. Del resto, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che il provvedimento di concessione della cittadinanza, sebbene sia atto altamente discrezionale (e sia quindi insindacabile sotto il profilo dell'opportunità della scelta), non sia sottratto all'obbligo di motivazione, tanto che in sede giurisdizionale l'interessato può dedurre profili di eccesso di potere avverso il diniego che risulti basato su una motivazione, che non trovi giustificazione negli atti cui si richiami per relationem”.
Progetto finanziato dal Citizens, Equality,