L'obbligo di indicazione delle modalità di impugnazione e di traduzione del provvedimento in una lingua nota all'interessato o in una delle lingue veicolari si ricava del resto anche dall'art. 13, comma 7, t.u. immigrazione, il quale si applica non solo al decreto di espulsione e al provvedimento di trattenimento, ma anche a ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione e che tali garanzie espressamente prevede.
Progetto finanziato dal Citizens, Equality,