• 08/07/2021
  • 2021 N. Ruolo: 963/2020

Qualsiasi prova documentale, anche diversa da certificazioni scolastiche o mediche, è idonea purché ovviamente dimostri la residenza continuativa per tutta la minore età dell’interessato. In particolare nella sentenza si legge: “L’onere probatorio è stato dunque semplificato per l’aspirante cittadino che può fornire la prova della continua residenza con ogni mezzo documentale, non potendosi far ricadere sullo stesso colpe o inadempimenti dei genitori ovvero di pubbliche amministrazioni a causa dei quali non esista documentazione comprovante il requisito de quo, consentendone pertanto la prova con qualunque mezzo”.

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