Ha stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, “Riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” Dunque, per le Sezioni Unite della Cassazione, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto anche al/la figlio/a di madre cittadina nato/a prima dell’entrata in vigore della Costituzione e quindi anche prima del 1948.
Progetto finanziato dal Citizens, Equality,