Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa e, a tal proposito, si riporta quanto affermato dal nella quale si legge “la protezione sussidiaria “condivide” con lo status di rifugiato, ai fini che in questa sede interessano, la sostanziale impossibilità di rientrare nel paese di origine, con ciò che ne consegue in termini di impossibilità di reperire e produrre la documentazione in originale richiesta ai fini della procedura di concessione della cittadinanza ai sensi della legge n. 91 del 1992. La possibilità di sostituire la certificazione proveniente dal paese di origine con un atto notorio trova, infatti, la sua ratio nella concreta situazione di pericolo cui il soggetto è esposto nel contatto con le autorità del paese di origine, situazione di pericolo che, salvo comprovato e motivato accertamento in senso contrario da parte della Pubblica Amministrazione, deve presumersi con riguardo allo straniero beneficiario della protezione sussidiaria”.
Progetto finanziato dal Citizens, Equality,