le donne costituiscono un esempio di un sottoinsieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale;
– i fattori che possono distinguere le donne come obiettivi dei trafficanti sono generalmente connessi alla loro vulnerabilità in determinati contesti sociali; pertanto alcuni sottoinsiemi di donne possono anche costituire particolari gruppi sociali. Il fatto di appartenere a un simile gruppo sociale potrebbe essere uno dei fattori che contribuisce al timore dell’individuo di essere oggetto di persecuzione, ad esempio di sfruttamento sessuale, come conseguenza dell’essere, o del timore di diventare, vittima di tratta;
– coloro che sono stati vittima di tratta in passato potrebbero anche essere considerati come un gruppo sociale basato sulla caratteristica immutabile, comune e storica dell’essere stati vittime di tratta. Una società potrebbe inoltre, in base al contesto, considerare le persone che sono state vittime di tratta come un gruppo riconoscibile all’interno di quella società.
La richiedente, pertanto, è sottoposta al rischio specifico, legato all’appartenenza di genere, derivante dall’esteso fenomeno della tratta di esseri umani a fini sessuali nell’area di provenienza, quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Deve pertanto accogliersi la domanda principale e riconoscersi all’odierna richiedente lo status di rifugiato ai sensi dell’art. 1A della Convenzione di Ginevra.
Progetto finanziato dal Citizens, Equality,