“In ogni caso i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato, nel marzo 2017 al Consolato generale d’Italia a Cutriba […] la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis; sennonché tale domanda non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro. Inoltre, le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica hanno, per l’evasione, un tempo di attesa di circa 10 anni. Anche indipendentemente dalle previsioni normative sopra richiamate, si può quindi affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, giustificando così il suo accesso alla via giurisdizionale”.
Il Tribunale di Roma conferma l’orientamento della Corte di Cassazione di Napoli del 1907, secondo cui la parola “ottenere” con riferimento alla cittadinanza presupponeva una preventiva richiesta dell’interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l’ottenere presupponeva l’avere prima domandato. Pertanto, la Corte di Cassazione di Napoli aveva già concluso per l’impossibilità di presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne “la prova chiara ed esplicita”.
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