“Tenendo conto dei principi di cooperazione e di attenuazione dell’onere della prova che vengono in considerazione, i fatti rappresentati dalla ricorrente, integrano, un concreto fumus persecutionis ai sensi dell’art. 2 lett. g) d.lgs. n. 251/2007 e costituiscono circostanze tali da configurare un fondato timore di subire pregiudizio per uno dei motivi tutelati dalla Convenzione di Ginevra.
La ricorrente è sottoposta a un rischio specifico derivante dal proprio vissuto personale e dal contesto sociale nigeriano, nel quale le donne costituiscono una categoria particolarmente vulnerabile; conformemente alla Direttiva Qualifiche, la persecuzione relativa al sesso costituisce infatti una forma distinta di persecuzione, che può propriamente ricadere all’interno della definizione di rifugiato ex Convenzione di Ginevra del 1951, qualificandosi le donne che rischiano di subire soprusi (legati al loro sesso) quale “gruppo sociale”. Pertanto, la domanda di protezione internazionale deve essere accolta e alla ricorrente può essere riconosciuto lo status di rifugiato in applicazione della art 1, comma 2, della Convenzione di Ginevra”.
Progetto finanziato dal Citizens, Equality,