• 2019 N. Ruolo: 20031

La decisione del Tribunale di Milano si distingue in quanto la soluzione adottata discende dall'applicazione diretta e immediata dell'articolo 40 della direttiva, ritenuta dunque disposizione self-executing. [Ciò in quanto la norma sembrerebbe attribuire la competenza a decidere sull'ammissibilità della domanda ad un ente diverso da quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 25/08, al di fuori dei casi tassativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) della direttiva 32/2013].

L'interpretazione in esame adotta il criterio della disapplicazione della norma interna come risoluzione dell'antinomia di quest'ultima con la normativa dell'Unione Europea, soluzione doverosa ma limitata al singolo caso, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 389 del 1989).

Partner del progetto

  • Progetto finanziato dal Citizens, Equality,
    Rights and Values Programme dell'Unione Europea