Il trattenimento del richiedente protezione internazionale (anche se trattasi di domanda reiterata) deve essere convalidato dal Tribunale ordinario. La procedura prevista dal nuovo testo dell’art. 29 bis del d.lgs. 25/08 non esclude l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 142/15, in base al quale il trattenimento del richiedente protezione internazionale (anche se trattasi di domanda reiterata) deve essere convalidato dal Tribunale ordinario (comma 5, ultimo periodo), trattandosi di una disposizione che non ha subito modifiche per 2 effetto dell’introduzione del cd. decreto sicurezza e della legge di conversione n. 132/18.
L’art 29 bis D.lvo n. 25/08 fa riferimento all’esame della domanda reiterata, non alla sua ricezione, e, pertanto, non può essere considerata come nemmeno proposta. Nella specie, la convalida del trattenimento della ricorrente non è stata richiesta al Tribunale nonostante la proposizione della domanda (reiterata) di protezione presso il CPR, e risulta ormai ampiamente decorso il termine di legge per richiederla. Il trattenimento della richiedente protezione internazionale risulta pertanto illegittimo ed emesso in violazione dell’art. 13 della Costituzione» - conforme Tribunale di Bari R. G. n. 17660/2019.