Ha affermato di aderire all’interpretazione della Suprema Cassazione in quanto “Più attenta al rispetto del principio di non discriminazione di genere e alla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo. D’Altronde sul piano logico, ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell’art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l’imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all’acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti dell’attrice e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come discendenti di donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l’hanno perduta o non l’hanno riacquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Pertanto, in forza dei principi affermati dalle sentenze sopra menzionate e del loro effetto dalla data in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli discendenti di madre cittadina nati prima del 1° gennaio 1948. Deve quindi ritenersi che gli attori abbiano regolarmente acquisito la cittadinanza italiana in quanto discendenti in linea retta da un cittadino italiano che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana” (Si veda anche Trib. Palermo, ord. del 17.01.2024, Trib. Roma, ord. del 17.04.2023, Trib. Roma ord. 05.10.2023, Trib. Roma sent. del 13.06.2019; Trib. Roma, sent. del 20.07.2017).
Progetto finanziato dal Citizens, Equality,