“La mancata richiesta e il mancato ottenimento di un permesso di soggiorno, e persino la mancata disponibilità di un valido documento d’identità da parte del ricorrente, non possano fondare il diniego della richiesta di cittadinanza ex art. 4, comma 2 della legge 91/1992, posta peraltro la possibilità di identificarlo in ogni caso con certezza, per il tramite del rilievo foto-dattiloscopico cui è stato sottoposto […] ai fini dell’identificazione e della scheda anagrafica quale richiedente asilo, riportante le sue generalità e la sua fotografia”.
Progetto finanziato dal Citizens, Equality,