• 20/09/2023
  • 2023

“Ai fini perseguiti dal legislatore, quindi, è la manifestazione di volontà che determina la cristallizzazione del termine fissato dalla legge, a nulla rilevando pertanto l’eccezione che l’invio del modulo da parte del sig. … tramite la sua difesa sia un atto preliminare e per nulla non sostitutivo della dichiarazione di elezione della cittadinanza da farsi dinanzi all’ufficiale dello stato civile: ciò che conta, infatti, è che la manifestazione della volontà – nella specie implicita nell’invio del modulo – sia tempestiva. La dichiarazione, infatti, viene resa solo a seguito della fissazione dell’appuntamento che è incombente ed appannaggio dell’Amministrazione, non potendo in alcun modo il singolo interessato dettare l’agenda del Comune”.

 

Partner del progetto

  • Progetto finanziato dal Citizens, Equality,
    Rights and Values Programme dell'Unione Europea