“La richiedente – costretta ad abbandonare la dimora familiare per sfuggire alle violenze del padre dopo essersi fermamente opposta alla volontà di quest’ultimo che la voleva sposa del proprio creditore, sola e priva dell’appoggio della madre convivente, stigmatizzata socialmente - ha subito forme di vessazioni tali da configurare una forma di persecuzione personale e diretta per l'appartenenza a un gruppo sociale, i.e. quello delle donne, nella forma di «atti specificatamente diretti contro un genere sessuale» (art. 7, comma secondo, lett. f, d.lgs. 251 del 2007). Inoltre, la richiedente asilo - per aver opposto, nell'esercizio della sua fondamentale libertà di autodeterminazione, un rifiuto ad un matrimonio combinato subendo, di conseguenza, atti di violenza fisica – corre il concreto rischio di patire nuovamente atti di violenza di genere, anche alla luce di quanto espresso dalle fonti internazionali innanzi richiamate”.
Progetto finanziato dal Citizens, Equality,