Sulla possibilità di presentare richiesta di riesame in assenza di una espressa previsione legislativa in tale senso, in un contesto giurisprudenziale contrastante sul punto si è di recente espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 22932 del 2017, la quale con riferimento all‘art. 15 della Direttiva UE n. 115 del 2008 ha ritenuto che la citata norma seppure non recepita dal nostro ordinamento, costituisca diritto direttamente applicabile in quanto disposizione self- executing: ne discende -secondo la Corte- che seppure non possa parlarsi di "revoca" giurisdizionale della convalida, è pur consentita una domanda giudiziale di riesame del trattenimento dello straniero nel centro e che, mancando una apposita disciplina normativa al riguardo esso possa farsi valere con lo strumento generico del procedimento camerale proponibile ai sensi dell'art. 737 c.p.c e ss. per ottenere un diverso esame dei presupposti del trattenimento alla luce di circostanze di fatto nuove o non considerate nella sede della convalida o delle sue proroghe. Pertanto il ricorso è ammissibile.
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