• 06/06/2023
  • 2023 N. Ruolo: 14062/2021

Il giudice si è più volte espresso affermando il principio per cui “Il possesso del requisito della residenza anagrafica, nonché di quello del titolo di soggiorno in corso di validità al momento della richiesta di cittadinanza per elezione, non sono da considerarsi elementi costitutivi ed imprescindibili ai fini della concessione dello status civitatis in oggetto; diversamente, a tutela del preminente interesse del minore, deve essere considerata sufficiente la sussistenza in concreto del requisito della residenza ininterrotta dalla nascita e fino all’integrazione della condizione temporale prevista dalla legge n. 91 del 1992, dimostrabile, tra l’altro, mediante certificazioni scolastiche o mediche, così come peraltro già sostenuto dal diritto vivente e nella prassi amministrativa antecedenti alla riforma normativa”.

 

Partner del progetto

  • Progetto finanziato dal Citizens, Equality,
    Rights and Values Programme dell'Unione Europea