Il primo caso di respingimento di un cittadino UE sul fiume Evros al confine tra Grecia e Turchia.
A febbraio 2022, front-LEX ha incoraggiato la presentazione di un ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani che impugnava i respingimenti ai confini greci nella regione di Evros basati sul profilo razziale, che coinvolsero anche un cittadino UE/francese
Il trattenimento della persona migrante può essere disposto solamente quando non sia possibile eseguire immediatamente l’espulsione o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano l’organizzazione del rimpatrio o dell’allontanamento (Art. 14 co. 1 TUI).
Nella società odierna, caratterizzata dal multiculturalismo e dal pluralismo sociale, è di primaria importanza che l’ordinamento giuridico tuteli rigorosamente i diritti delle persone straniere che sono destinatarie di atti di indagine e di procedimenti penali.
Il fenomeno migratorio ha assunto, dal secolo scorso, caratteristiche e posizionamenti istituzionali speculari ai sistemi economici, politici, sociali e culturali dell’epoca contemporanea occidentale, con il risultato di spersonalizzare e rendere “neutro” il soggetto migrante, standardizzando i rispettivi ruoli, maschile e femminile.
In tema di procedimento per la proroga del trattenimento, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs n. 25 del 2008, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, trovano applicazione - a pena di nullità del provvedimento che ciò nonostante abbia autorizzato la proroga - senza che sia necessaria la richiesta del trattenuto di essere sentito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto non necessaria la partecipazione dell'interessato all'udienza, in forza del riferimento ad una dichiarazione prefettizia dello stato di quarantena dei moduli abitativi del CPR, causata dall'emergenza Covid-19, erroneamente ritenendo che il trattenuto dovesse esplicitare le ragioni giustificative della sua partecipazione all'udienza, idonee a determinare un diverso esito del procedimento).
In tema di procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell’art. 14 del d.lg. n. 286 del 1998, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, per il procedimento di convalida del trattenimento, trovano applicazione senza che sia necessaria la richiesta dell'interessato di essere sentito. Pertanto, costituisce eccezione rilevante e fondata quella sollevata dal difensore del trattenuto il quale alleghi la violazione del diritto di difesa dello straniero che, pur chiedendolo, non venga accompagnato davanti al giudice della convalida in ragione di trattamenti di semplice profilassi (nella specie: antiscabbia), che non costituiscano pericoli per la salute pubblica.
Il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell'Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d'ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l'eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall'interessato (Corte giust., grande sezione, cause C-704/20 e C-39/21)»
Il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13, comma 4 bis e 14 comma 1 d.lg. 286 del 1998, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo anche alla verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale.
In materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d.lg. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5, par. 1, Cedu (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero.
In materia di immigrazione, non può essere disposta dal tribunale la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, quando il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia stato, ancorché indebitamente, sospeso, dal momento che il sindacato giurisdizionale, pur non potendo avere ad oggetto la validità dell'espulsione amministrativa, deve rivolgersi alla verifica dell'esistenza ed efficacia della predetta misura coercitiva. Conformi: Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, n.13741; Cassazione civile sez. I, 30/05/2022, n. 17422.