La normativa che regola il termine massimo per la conclusione dei procedimenti di richiesta della cittadinanza italiana è stata oggetto, negli ultimi anni, di numerose riforme.
L’art. 4 comma 2 Legge 91/92 prevede che i figli di cittadini stranieri acquistano automaticamente la cittadinanza italiana qualora:
L’art. 1 co. 1 lett. b) della l. 91/92 stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi
L’art. 4 comma 2 Legge 91/92 prevede che i figli di cittadini stranieri acquistano automaticamente la cittadinanza italiana qualora:
L’art. 14 co. 1 della l. 91/1992 prevede che “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.”
Ai sensi dell’art. 1, co. 1 lett. b) l. 91/92 è cittadino per nascita “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
Nella società odierna, caratterizzata dal multiculturalismo e dal pluralismo sociale, è di primaria importanza che l’ordinamento giuridico tuteli rigorosamente i diritti delle persone straniere che sono destinatarie di atti di indagine e di procedimenti penali.
Il fenomeno migratorio ha assunto, dal secolo scorso, caratteristiche e posizionamenti istituzionali speculari ai sistemi economici, politici, sociali e culturali dell’epoca contemporanea occidentale, con il risultato di spersonalizzare e rendere “neutro” il soggetto migrante, standardizzando i rispettivi ruoli, maschile e femminile.
Il D.P.R. n. 362 del 1994 prevede che la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana ex. art 9 l. 91/92 debba essere corredata, a pena di inammissibilità, da una serie di documenti, tra cui l’estratto dell'atto di nascita, o equivalente e le certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti.
Il trattenimento della persona migrante può essere disposto solamente quando non sia possibile eseguire immediatamente l’espulsione o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano l’organizzazione del rimpatrio o dell’allontanamento (Art. 14 co. 1 TUI).