La normativa che regola il termine massimo per la conclusione dei procedimenti di richiesta della cittadinanza italiana è stata oggetto, negli ultimi anni, di numerose riforme.
L’art. 4 comma 2 Legge 91/92 prevede che i figli di cittadini stranieri acquistano automaticamente la cittadinanza italiana qualora:
Ai sensi dell’art. 1, co. 1 lett. b) l. 91/92 è cittadino per nascita “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
L’art. 1 co. 1 lett. b) della l. 91/92 stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi
L’art. 4 comma 2 Legge 91/92 prevede che i figli di cittadini stranieri acquistano automaticamente la cittadinanza italiana qualora:
L’art. 14 co. 1 della l. 91/1992 prevede che “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.”
Il trattenimento della persona migrante può essere disposto solamente quando non sia possibile eseguire immediatamente l’espulsione o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano l’organizzazione del rimpatrio o dell’allontanamento (Art. 14 co. 1 TUI).
Il D.P.R. n. 362 del 1994 prevede che la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana ex. art 9 l. 91/92 debba essere corredata, a pena di inammissibilità, da una serie di documenti, tra cui l’estratto dell'atto di nascita, o equivalente e le certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti.
Il fenomeno migratorio ha assunto, dal secolo scorso, caratteristiche e posizionamenti istituzionali speculari ai sistemi economici, politici, sociali e culturali dell’epoca contemporanea occidentale, con il risultato di spersonalizzare e rendere “neutro” il soggetto migrante, standardizzando i rispettivi ruoli, maschile e femminile.
Nella società odierna, caratterizzata dal multiculturalismo e dal pluralismo sociale, è di primaria importanza che l’ordinamento giuridico tuteli rigorosamente i diritti delle persone straniere che sono destinatarie di atti di indagine e di procedimenti penali.