In materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d.lg. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5, par. 1, Cedu (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero.
Oltre alle argomentazioni in tema di danno all’identità e risarcibilità, la Corte di cassazione afferma che la condizione delle persone trattenute nel C.I.E. di Bari fu effettivamente disumana e degradante e tale da comportare la lesione dei principi solidaristici contenuti nello Statuto cittadino (violazione che la Cassazione afferma essere nella specie «effettivamente e definitivamente accertata»).
L'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l'articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d'ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa, l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall'interessato. (Cause riunite C-704/20 e C-39/21).
L'art. 6 D.Lgs. 142/2015 stabilisce che il migrante, se nel momento in cui presenta la domanda di protezione internazionale sia già trattenuto in un C.P.R. in funzione del rimpatrio (ex art. 14 d. lns. 286/1998) e vi sia fondato motivo di ritenere che la domanda abbia mero carattere strumentale e dilatorio (per ritardare o impedire l'espulsione o il respingimento differito), rimane trattenuto nel centro (comma 3), a seguito di un nuovo decreto adottato dal questore e sottoposto a un secondo giudizio di convalida di competenza del tribunale; in caso di convalida (a mente di quanto previsto dal successivo comma 5) inizia un nuovo trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni e i termini dell'originario trattenimento ex art. 14, comma 5, D.Lgs. 286/1998 sono sospesi; il richiedente trattenuto ai sensi del comma 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 25/2008 rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto (comma 7); a tal fine il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni, di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica finché permangono le condizioni di cui al comma 7, con un limite di durata massima del trattenimento di complessivi dodici mesi (comma 8).
Il decreto impugnato ha convalidato il trattenimento, "previo accertamento sanitario sulla compatibilità del Rahmouni con il trattenimento nel CIE", accertamento che, quale condizione ineludibile di validità del trattenimento, avrebbe dovuto essere effettuato prima della convalida e non dopo.
Ordina alla prefettura di Milano, alla Questura di Milano e all’ente gestore del CPR di Milano Via Corelli di consentire la detenzione e l’uso del cellulare di sua proprietà, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’art. 7 del Regolamento Ministeriale 20 ottobre 2014.
Il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell'Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d'ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l'eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall'interessato (Corte giust., grande sezione, cause C-704/20 e C-39/21)»
Le condizioni di vita all'interno del CIE di Bari-Palese non sono affatto adeguate ad assicurare quel minino di soggiorno/ convivenza dignitosa, tanto che la situazione spesso è degenerata in atti estremi (risse, atti incendiari, atti autolesionistici, ecc.). Non possono negarsi criticità nella gestione del Centro. In spregio ad una corretta forma di rispetto della dignità dei trattenuti, la situazione del Centro prima della sua chiusura sarebbe stata tale da non raggiungere quella "pienezza" di detto rispetto che la legge esige. Proprio sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata, emerge che il quomodo del trattamento dei trattenuti nel Centro trasmodava nell'illegalità.
Il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13, comma 4 bis e 14 comma 1 d.lg. 286 del 1998, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo anche alla verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale.
In presenza di una istanza di riesame del trattenimento, o della sua proroga - che lo straniero ha diritto di presentare in ogni tempo, in forza di quanto previsto dall' art. 15 direttiva n. 2008/115/Ce , norma self-executing direttamente applicabile nell'ordinamento interno, e che può essere esaminata, in difetto di espressa disciplina e tenuto conto delle esigenze di celerità della decisione, nelle forme del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e ss., con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio previste dalla Costituzione e della normativa sopranazionale - l'udienza di comparizione delle parti può essere evitata con provvedimento adeguatamente motivato, che dia atto della superfluità dell'incombente, alla luce dell'istruttoria già compiuta, ferma restando, in tal caso, la necessaria concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie scritte, onde consentire alle stesse la piena esplicazione del contraddittorio.