Infatti quanto ai “motivi di persecuzione”, le vittime di tratta possono rientrare entro “il particolare gruppo sociale” di cui alla lettera d) dell’art. 8, D. Lgs. 251/07 […] Si tratta quindi di una persecuzione di genere, atteso che “il reclutamento forzato o ingannevole di donne e minori per fini di prostituzione forzata o sfruttamento sessuale è una forma di violenza legata al genere, che può costituire persecuzione.
“Nella fattispecie in esame il matrimonio imposto ai danni della ricorrente attraverso la reiterata violenza fisica e psichica, tale da averne determinato la fuga, integra certamente una violenza di genere e, in quanto tale, rientra tra le ipotesi di riconoscimento della protezione internazionale (Cass. 12647/2022). In particolare tale violenza va qualificata anche in termini di grave violazione della dignità, e dunque trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato, o una sua parte consistente, non possano o non vogliano fornire protezione adeguata”
“In tema di protezione internazionale, il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili può integrare gli estremi di un atto persecutorio per motivi di appartenenza ad un gruppo sociale (artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 251 del 2007) o di atto specificamente diretto contro un genere sessuale o l'infanzia (art. 7 lett. f), rappresentando dette pratiche per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante; pertanto, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza del richiedente, così da realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione dello status di rifugiato”.
“La richiedente – costretta ad abbandonare la dimora familiare per sfuggire alle violenze del padre dopo essersi fermamente opposta alla volontà di quest’ultimo che la voleva sposa del proprio creditore, sola e priva dell’appoggio della madre convivente, stigmatizzata socialmente - ha subito forme di vessazioni tali da configurare una forma di persecuzione personale e diretta per l'appartenenza a un gruppo sociale, i.e. quello delle donne, nella forma di «atti specificatamente diretti contro un genere sessuale» (art. 7, comma secondo, lett. f, d.lgs. 251 del 2007). Inoltre, la richiedente asilo - per aver opposto, nell'esercizio della sua fondamentale libertà di autodeterminazione, un rifiuto ad un matrimonio combinato subendo, di conseguenza, atti di violenza fisica – corre il concreto rischio di patire nuovamente atti di violenza di genere, anche alla luce di quanto espresso dalle fonti internazionali innanzi richiamate”.
“L'amministrazione è tenuta all'esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e stile di vita dell'interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell'interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano, che non arrechi danno allo stesso. Pertanto, l'Amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore (cfr. art. 6 l. 91/92), ma deve valutare anche l'area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale”.
“Tenendo conto dei principi di cooperazione e di attenuazione dell’onere della prova che vengono in considerazione, i fatti rappresentati dalla ricorrente, integrano, un concreto fumus persecutionis ai sensi dell’art. 2 lett. g) d.lgs. n. 251/2007 e costituiscono circostanze tali da configurare un fondato timore di subire pregiudizio per uno dei motivi tutelati dalla Convenzione di Ginevra.
“Tenendo conto dei principi di cooperazione e di attenuazione dell’onere della prova che vengono in considerazione, i fatti rappresentati dalla ricorrente, integrano, un concreto fumus persecutionis ai sensi dell’art. 2 lett. g) d.lgs. n. 251/2007 e costituiscono circostanze tali da configurare un fondato timore di subire pregiudizio per uno dei motivi tutelati dalla Convenzione di Ginevra.
la violenza fisica e psichica esercitata su di una donna per costringerla al matrimonio, lungi dal rappresentare una vicenda di tipo meramente privatistico, rappresenta, per converso, una ipotesi paradigmatica di violenza di genere