Tale legame, più nello specifico non deve assumere necessariamente le forma della convivenza fisica ma è sufficiente che ci sia “un vincolo morale e spirituale tra genitore e figlio, dovendosi ravvisare in ciò l’esatto contenuto della “convivenza stabile ed effettiva” richiesta dalla normativa”.
Ha affermato di aderire all’interpretazione della Suprema Cassazione in quanto “Più attenta al rispetto del principio di non discriminazione di genere e alla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo. D’Altronde sul piano logico, ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell’art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l’imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all’acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti dell’attrice e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come discendenti di donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
“La verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, domandato da figli di genitori stranieri al compimento della maggiore età, comporta che debba essere accertata la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin dalla nascita, applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrato con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica”.
Il Tribunale di Firenze ha annullato il rifiuto dello Stato civile del Comune di Firenze di accertamento della cittadinanza italiana ex art. 4, co. 2, L. n. 91/1992, per mancanza del requisito della “residenza legale”.
Con riguardo al rapporto genitori/figli, ha chiaramente escluso che la coabitazione possa essere considerata una condicio sine qua non per la sussistenza di una vita familiare tra genitori e figli, “dal momento della nascita di un figlio e solo per questo fatto, esiste tra lui/lei e i suoi genitori, un legame equivalente ad una famiglia, anche se i genitori non vivono insieme”. Sono stati pertanto ritenuti elementi sufficienti per la costituzione di una vita familiare, “l’esercizio da parte del padre del diritto di visita del figlio e il suo contributo economico all’educazione”.