Il primo caso di respingimento di un cittadino UE sul fiume Evros al confine tra Grecia e Turchia.
A febbraio 2022, front-LEX ha incoraggiato la presentazione di un ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani che impugnava i respingimenti ai confini greci nella regione di Evros basati sul profilo razziale, che coinvolsero anche un cittadino UE/francese
La titolarità del permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale abilita l’interessato a chiedere l’iscrizione anagrafica.
L’art. 2 d.lgs. 142/2015 prevede che è “richiedente asilo” colui il quale, avendo avviato la procedura di riconoscimento della protezione internazionale, è in attesa di un provvedimento definitivo relativamente a tale procedura, oppure chi abbia anche semplicemente manifestato la propria volontà di richiedere asilo
La tutela dei diritti dei cittadini stranieri, in particolare dei titolari di protezione internazionale e dei richiedenti asilo, è sancita da numerose disposizioni legislative.
In tema di procedimento per la proroga del trattenimento, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs n. 25 del 2008, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, trovano applicazione - a pena di nullità del provvedimento che ciò nonostante abbia autorizzato la proroga - senza che sia necessaria la richiesta del trattenuto di essere sentito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto non necessaria la partecipazione dell'interessato all'udienza, in forza del riferimento ad una dichiarazione prefettizia dello stato di quarantena dei moduli abitativi del CPR, causata dall'emergenza Covid-19, erroneamente ritenendo che il trattenuto dovesse esplicitare le ragioni giustificative della sua partecipazione all'udienza, idonee a determinare un diverso esito del procedimento).
In tema di procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell’art. 14 del d.lg. n. 286 del 1998, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, per il procedimento di convalida del trattenimento, trovano applicazione senza che sia necessaria la richiesta dell'interessato di essere sentito. Pertanto, costituisce eccezione rilevante e fondata quella sollevata dal difensore del trattenuto il quale alleghi la violazione del diritto di difesa dello straniero che, pur chiedendolo, non venga accompagnato davanti al giudice della convalida in ragione di trattamenti di semplice profilassi (nella specie: antiscabbia), che non costituiscano pericoli per la salute pubblica.
In materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d.lg. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5, par. 1, Cedu (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero.
In materia di immigrazione, non può essere disposta dal tribunale la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, quando il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia stato, ancorché indebitamente, sospeso, dal momento che il sindacato giurisdizionale, pur non potendo avere ad oggetto la validità dell'espulsione amministrativa, deve rivolgersi alla verifica dell'esistenza ed efficacia della predetta misura coercitiva. Conformi: Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, n.13741; Cassazione civile sez. I, 30/05/2022, n. 17422.
Il decreto impugnato ha convalidato il trattenimento, "previo accertamento sanitario sulla compatibilità del Rahmouni con il trattenimento nel CIE", accertamento che, quale condizione ineludibile di validità del trattenimento, avrebbe dovuto essere effettuato prima della convalida e non dopo.
Ordina alla prefettura di Milano, alla Questura di Milano e all’ente gestore del CPR di Milano Via Corelli di consentire la detenzione e l’uso del cellulare di sua proprietà, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’art. 7 del Regolamento Ministeriale 20 ottobre 2014.