Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell'attestazione di indisponibilità del traduttore, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, le ragioni a sostegno della indisponibilità di un testo predisposto nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (cfr. Cass. n. 13323 del 2018; Cass. n. 3931 del 2018; Cass. n. 18268 del 2016; Cass. n. 22607 del 2015).
L'obbligo di indicazione delle modalità di impugnazione e di traduzione del provvedimento in una lingua nota all'interessato o in una delle lingue veicolari si ricava del resto anche dall'art. 13, comma 7, t.u. immigrazione, il quale si applica non solo al decreto di espulsione e al provvedimento di trattenimento, ma anche a ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione e che tali garanzie espressamente prevede.
In base all'art. 6, comma 5, cit. deve ritenersi che, in presenza di una domanda di protezione internazionale, la competenza per l'esame della convalida del trattenimento del richiedente asilo spetti alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace (in tal senso v. Cass. n. 18189 del 2020). In tal caso, infatti, la presentazione della domanda di protezione determina un mutamento del titolo di trattenimento, che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire "l'espletamento della procedura di esame della domanda" di protezione.
Ove il cittadino straniero, già presente in un CPR in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, nel corso del procedimento di convalida ex art. 6, comma 5, del medesimo decreto, il giudice è tenuto a verificare la manifesta illegittimità del provvedimento di respingimento, che costituisce il fondamento della regolarità dell'intera procedura, giacché, in difetto del primo trattenimento esecutivo del respingimento, convalidato dal giudice di pace, il trattenimento del richiedente asilo può essere disposto soltanto in presenza delle diverse condizioni previste dall'art. 6, comma 2, dello stesso decreto.
Ex art. 6 co. 3 d.lgs. 142/2015 quando il migrante, già trattenuto in un CPR in funzione del rimpatrio (ex art. 14 d. lgs. 286/1998), presenta la domanda di protezione internazionale e vi sia fondato motivo di ritenere che la domanda abbia mero carattere strumentale e dilatorio (per ritardare o impedire l'espulsione o il respingimento differito), rimane trattenuto nel centro, a seguito di un nuovo decreto adottato dal questore e sottoposto a un secondo giudizio di convalida di competenza del tribunale ordinario sezione specializzata.
Ove il cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione e in forza di trattenimento disposto ex art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, sia ivi nuovamente trattenuto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 per avere presentato una domanda di protezione internazionale, il termine di quarantotto ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal questore non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo.
In presenza di domanda di protezione internazionale, la Corte di Cassazione precisa che l’esame della convalida del trattenimento del richiedente spetta alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di Pace, in virtù dell’art. 1, d.l. n. 13/2017, convertito in l. n. 46/2017.
Vero che "In tema di immigrazione, spetta al tribunale, in composizione monocratica, e non al giudice di pace, la competenza a provvedere sulla convalida della proroga del trattenimento quando il cittadino straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale e sia già sottoposto a trattenimento in forza di una decisione dell'autorità amministrativa, adottata e convalidata prima del deposito della suddetta richiesta" (Cass. 13536/2014), cosicché, in caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, anche se reiterata, vale a radicare la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 142 del 2015, in quanto determina un mutamento del titolo del trattenimento che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione (Cass. 11859/2022).
Nel quadro di un'interpretazione costituzionalmente orientata dello art. 18 cit., deve infatti ritenersi che, pur avendo ribadito in linea generale la competenza del giudice di pace, il legislatore delegato abbia inteso far salva, in via speciale e derogatoria, la vis attractiva della competenza del tribunale, concentrando presso il medesimo organo giudicante la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all'unità familiare (cfr. Cass., Sez. VI, 13/07/2018, n. 18622; Cass., Sez. I, 18/06/2010, n. 14849).
In tema di giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione, in presenza di una precedente pronuncia di rigetto del ricorso proposto in tema di diritto all'unità familiare, resta ferma la competenza del giudice di pace, non potendosi ritenere operante la competenza del Tribunale, prevista dall'art. 1, comma 2-bis del d.l. n. 241 del 2004, convertito con modificazioni, dalla l. n. 271 del 2004, in quanto la definizione del predetto procedimento esclude che possa ritenersi sussistente una procedura "pendente" ai sensi degli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 286 del 1998.