“La mancata richiesta e il mancato ottenimento di un permesso di soggiorno, e persino la mancata disponibilità di un valido documento d’identità da parte del ricorrente, non possano fondare il diniego della richiesta di cittadinanza ex art. 4, comma 2 della legge 91/1992, posta peraltro la possibilità di identificarlo in ogni caso con certezza, per il tramite del rilievo foto-dattiloscopico cui è stato sottoposto […] ai fini dell’identificazione e della scheda anagrafica quale richiedente asilo, riportante le sue generalità e la sua fotografia”.
“Ai fini perseguiti dal legislatore, quindi, è la manifestazione di volontà che determina la cristallizzazione del termine fissato dalla legge, a nulla rilevando pertanto l’eccezione che l’invio del modulo da parte del sig. … tramite la sua difesa sia un atto preliminare e per nulla non sostitutivo della dichiarazione di elezione della cittadinanza da farsi dinanzi all’ufficiale dello stato civile: ciò che conta, infatti, è che la manifestazione della volontà – nella specie implicita nell’invio del modulo – sia tempestiva. La dichiarazione, infatti, viene resa solo a seguito della fissazione dell’appuntamento che è incombente ed appannaggio dell’Amministrazione, non potendo in alcun modo il singolo interessato dettare l’agenda del Comune”.
Il giudice si è più volte espresso affermando il principio per cui “Il possesso del requisito della residenza anagrafica, nonché di quello del titolo di soggiorno in corso di validità al momento della richiesta di cittadinanza per elezione, non sono da considerarsi elementi costitutivi ed imprescindibili ai fini della concessione dello status civitatis in oggetto; diversamente, a tutela del preminente interesse del minore, deve essere considerata sufficiente la sussistenza in concreto del requisito della residenza ininterrotta dalla nascita e fino all’integrazione della condizione temporale prevista dalla legge n. 91 del 1992, dimostrabile, tra l’altro, mediante certificazioni scolastiche o mediche, così come peraltro già sostenuto dal diritto vivente e nella prassi amministrativa antecedenti alla riforma normativa”.
“L'amministrazione è tenuta all'esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e stile di vita dell'interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell'interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano, che non arrechi danno allo stesso. Pertanto, l'Amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore (cfr. art. 6 l. 91/92), ma deve valutare anche l'area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale”.
Qualsiasi prova documentale, anche diversa da certificazioni scolastiche o mediche, è idonea purché ovviamente dimostri la residenza continuativa per tutta la minore età dell’interessato. In particolare nella sentenza si legge: “L’onere probatorio è stato dunque semplificato per l’aspirante cittadino che può fornire la prova della continua residenza con ogni mezzo documentale, non potendosi far ricadere sullo stesso colpe o inadempimenti dei genitori ovvero di pubbliche amministrazioni a causa dei quali non esista documentazione comprovante il requisito de quo, consentendone pertanto la prova con qualunque mezzo”.
“Deve sottolinearsi che ciò che rileva è l’apolidia di fatto al momento della nascita dei figli, in quanto il provvedimento che riconosce lo status di apolidia ha natura dichiarativa, di accertamento di una situazione di fatto esistente, e non costitutiva.” (cfr. Tribunale di Roma ordinanza del 24.10.2023). Sarà quindi necessario provare lo status di apolide, anche di fatto, da parte del richiedente.
Il Decreto del Tribunale di Bari stabilisce che nella valutazione della violenza di genere deve tenersi conto anche delle pressioni psicologiche e libertà di autodeterminazione della vittima.
“In ogni caso i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato, nel marzo 2017 al Consolato generale d’Italia a Cutriba […] la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis; sennonché tale domanda non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro. Inoltre, le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica hanno, per l’evasione, un tempo di attesa di circa 10 anni. Anche indipendentemente dalle previsioni normative sopra richiamate, si può quindi affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, giustificando così il suo accesso alla via giurisdizionale”.
Documentata la discendenza in linea retta dei ricorrenti brasiliani da avo italiano nonché l’avvenuta richiesta di riconoscimento dello status civitatis al Consolato italiano di Cutriba sin dal 14.02.2018 senza alcuna risposta, il giudice ha ribadito come “L’incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all’interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell’interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l’interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale”.
“Il fatto dell’intervenuta prescrizione del reato posto alla base della motivazione di diniego non scalfisce il potere dell’Amministrazione di porre comunque lo stesso alla base della propria determinazione negativa, valutando il fatto storico come indice di un mancato inserimento sociale da parte dell’aspirante cittadino. In tal caso, il Ministero dell’Interno deve valutare se il comportamento del soggetto interessato, per le concrete modalità del fatto, sia indice di un suo mancato pieno inserimento sociale e, quindi, di una mancata integrazione nella comunità nazionale, tenendo conto nel complesso della sua condotta di vita, della permanenza nel territorio nazionale, dei legami familiari, dell’attività lavorativa e di tutti gli elementi ritenuti rilevanti (Cons. Stato, Sez. III, n. 1837/2019). Tale valutazione risulta essere stata correttamente effettuata.