“Alla luce di quanto sinora premesso, il profilo individuale emerso in capo alla ricorrente – di donna vittima di violenza domestica, già rivoltasi infruttuosamente alle autorità, divorziata e priva di rete familiare di sostegno – conduce, nel caso di specie, a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiata […] per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, alle luce delle informazioni sul Paese d’origine consultate”
“La mancata richiesta e il mancato ottenimento di un permesso di soggiorno, e persino la mancata disponibilità di un valido documento d’identità da parte del ricorrente, non possano fondare il diniego della richiesta di cittadinanza ex art. 4, comma 2 della legge 91/1992, posta peraltro la possibilità di identificarlo in ogni caso con certezza, per il tramite del rilievo foto-dattiloscopico cui è stato sottoposto […] ai fini dell’identificazione e della scheda anagrafica quale richiedente asilo, riportante le sue generalità e la sua fotografia”.
“Ai fini perseguiti dal legislatore, quindi, è la manifestazione di volontà che determina la cristallizzazione del termine fissato dalla legge, a nulla rilevando pertanto l’eccezione che l’invio del modulo da parte del sig. … tramite la sua difesa sia un atto preliminare e per nulla non sostitutivo della dichiarazione di elezione della cittadinanza da farsi dinanzi all’ufficiale dello stato civile: ciò che conta, infatti, è che la manifestazione della volontà – nella specie implicita nell’invio del modulo – sia tempestiva. La dichiarazione, infatti, viene resa solo a seguito della fissazione dell’appuntamento che è incombente ed appannaggio dell’Amministrazione, non potendo in alcun modo il singolo interessato dettare l’agenda del Comune”.
Il collegio ritiene che tale pratica configuri un atto di persecuzione legato all’appartenenza di genere. […]. Nel caso in esame, i fatti narrati dalla ricorrente rientrano pienamente nella fattispecie di cui all’art. 7 del D.Lvo. 251/2007 […] ed essendo stata la ricorrente vittima di una persecuzione personale e diretta per l’appartenenza ad un gruppo sociale (in quanto donna) nella forma di atti specificatamente rivolti contro un genere sessuale.
Il giudice si è più volte espresso affermando il principio per cui “Il possesso del requisito della residenza anagrafica, nonché di quello del titolo di soggiorno in corso di validità al momento della richiesta di cittadinanza per elezione, non sono da considerarsi elementi costitutivi ed imprescindibili ai fini della concessione dello status civitatis in oggetto; diversamente, a tutela del preminente interesse del minore, deve essere considerata sufficiente la sussistenza in concreto del requisito della residenza ininterrotta dalla nascita e fino all’integrazione della condizione temporale prevista dalla legge n. 91 del 1992, dimostrabile, tra l’altro, mediante certificazioni scolastiche o mediche, così come peraltro già sostenuto dal diritto vivente e nella prassi amministrativa antecedenti alla riforma normativa”.