Secondo il fermo orientamento di questa Corte (da Cass. 4544/2010 e 13767/2010 a Cass. 13117/2011), l'interpretazione del tempo di decisione con riguardo alla proroga rende affatto irrilevante l'osservanza delle 48 ore, posto che, ricevuta la richiesta, è onere del Giudice di Pace fissare l'udienza in contraddittorio (come da questa Corte interpretativamente imposto con la decisione 4544/2010) in tempo tale che la sua decisione positiva giunga prima della scadenza del termine in atto assegnato con la convalida (io con la precedente proroga).
Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi dell'art. 21, comma 2, e art. 28, comma 2, d.lg. 28 gennaio 2008 n. 25 devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste dall'art. 14 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, interpretato in modo costituzionalmente orientato, per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, cui gli art. 21 e 28 richiamati rinviano.
Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un Centro di permanenza temporanea dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lg. n. 286 del 1998, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un'interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma 5, relativo all'istituto della proroga, tenuto conto che un'opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli art. 3 e 24 cost.
Il provvedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un centro d'identificazione ed espulsione, previsto dall'art. 14, comma 5, d.lg. n. 286 del 1998, può essere assunto soltanto all'esito di un procedimento di natura camerale caratterizzato dall'audizione dell'interessato e dalla partecipazione necessaria del difensore. A tal fine, la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all'ufficio del g.d.p. in tempo utile perché, previa convocazione dell'interessato e del difensore, possa tenersi l'udienza camerale ed essere assunto il decreto motivato, entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, ai sensi del quarto comma dell'art. 14, cit., ma prima della scadenza del termine assegnato a suo tempo con la convalida.
Il trattenimento del richiedente protezione internazionale (anche se trattasi di domanda reiterata) deve essere convalidato dal Tribunale ordinario. La procedura prevista dal nuovo testo dell’art. 29 bis del d.lgs. 25/08 non esclude l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 142/15, in base al quale il trattenimento del richiedente protezione internazionale (anche se trattasi di domanda reiterata) deve essere convalidato dal Tribunale ordinario (comma 5, ultimo periodo), trattandosi di una disposizione che non ha subito modifiche per 2 effetto dell’introduzione del cd. decreto sicurezza e della legge di conversione n. 132/18.
La decisione del Tribunale di Milano si distingue in quanto la soluzione adottata discende dall'applicazione diretta e immediata dell'articolo 40 della direttiva, ritenuta dunque disposizione self-executing. [Ciò in quanto la norma sembrerebbe attribuire la competenza a decidere sull'ammissibilità della domanda ad un ente diverso da quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 25/08, al di fuori dei casi tassativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) della direttiva 32/2013].
In tema di procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell' art. 14 del d.lgs. n. 25 del 2008 , le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato nel suddetto procedimento, trovano applicazione indipendentemente dalla richiesta del predetto di essere sentito, sicché ad esso deve essere data comunicazione della data di fissazione dell'udienza di convalida della misura, senza che possa supplire, all'assenza di prova al riguardo, la mera notizia orale informalmente fornita o la dichiarazione resa in udienza dalla controparte e senza che, in mancanza di comunicazione, possa esservi stata la valida e consapevole rinuncia dello stesso a partecipare all'udienza, rinuncia che, costituendo atto processuale, deve comunque essere redatta e/o documentata per iscritto.
La mancata partecipazione del difensore di fiducia nel procedimento di convalida della misura di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea adottata dal Questore, a causa del mancato avviso al difensore nominato della data fissata per la relativa udienza, non può essere sanata da alcun altro atto equivalente, quale la presenza in udienza del difensore designato dal giudice di pace, atteso che, ai sensi del citato art. 14, comma 4, d.lg. n. 25 del 2008 si applicano all'udienza di convalida del provvedimento di trattenimento le disposizioni di cui al sesto e settimo periodo del comma 8 del precedente art. 13, dove viene esplicitamente affermato che solo qualora lo straniero sia sprovvisto di un difensore sarà assistito da uno nominato d'ufficio.
In tema di immigrazione, la nomina di un difensore di fiducia prima dell'udienza di convalida del provvedimento di trattenimento del cittadino straniero espulso, rende necessaria la partecipazione dello stesso ed impone, di conseguenza, una puntuale specificazione e comunicazione allo stesso del luogo e del tempo in cui si svolgerà l'udienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice di pace e, decidendo nel merito, annullato il provvedimento di trattenimento, dal momento che l'udienza si era tenuta senza il difensore nonostante la nomina tempestiva a causa della tardiva comunicazione di essa alla cancelleria del giudice di pace da parte del centro per il rimpatrio).
Piena alternatività delle lingue "veicolari" rispetto alla lingua nota all'espellendo secondo cui la traduzione in una lingua veicolare è da considerarsi sufficiente e legittima perché soddisfa i requisiti di legge.