“Si ha persecuzione, presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, nel caso in cui una donna, rifiutatasi di rispettare le regole consuetudinarie del proprio villaggio che prevedono, in caso di morte del marito, di unirsi in matrimonio con il fratello del defunto, viene costretta ad allontanarsi dalla propria abitazione e viene privata di tutte le proprietà e della potestà genitoriale sui figli”.
“gli atti di MGF possono integrare gli estremi di un atto persecutorio per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 ed 8, ove è previsto espressamente che gli atti di persecuzione possono assumere la forma di violenze fisiche o psichiche (lett. a), o di atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (lett. f).”
Qualsiasi prova documentale, anche diversa da certificazioni scolastiche o mediche, è idonea purché ovviamente dimostri la residenza continuativa per tutta la minore età dell’interessato. In particolare nella sentenza si legge: “L’onere probatorio è stato dunque semplificato per l’aspirante cittadino che può fornire la prova della continua residenza con ogni mezzo documentale, non potendosi far ricadere sullo stesso colpe o inadempimenti dei genitori ovvero di pubbliche amministrazioni a causa dei quali non esista documentazione comprovante il requisito de quo, consentendone pertanto la prova con qualunque mezzo”.
“Deve sottolinearsi che ciò che rileva è l’apolidia di fatto al momento della nascita dei figli, in quanto il provvedimento che riconosce lo status di apolidia ha natura dichiarativa, di accertamento di una situazione di fatto esistente, e non costitutiva.” (cfr. Tribunale di Roma ordinanza del 24.10.2023). Sarà quindi necessario provare lo status di apolide, anche di fatto, da parte del richiedente.
Il Decreto del Tribunale di Bari stabilisce che nella valutazione della violenza di genere deve tenersi conto anche delle pressioni psicologiche e libertà di autodeterminazione della vittima.
“In ogni caso i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato, nel marzo 2017 al Consolato generale d’Italia a Cutriba […] la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis; sennonché tale domanda non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro. Inoltre, le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica hanno, per l’evasione, un tempo di attesa di circa 10 anni. Anche indipendentemente dalle previsioni normative sopra richiamate, si può quindi affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, giustificando così il suo accesso alla via giurisdizionale”.
Documentata la discendenza in linea retta dei ricorrenti brasiliani da avo italiano nonché l’avvenuta richiesta di riconoscimento dello status civitatis al Consolato italiano di Cutriba sin dal 14.02.2018 senza alcuna risposta, il giudice ha ribadito come “L’incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all’interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell’interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l’interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale”.
“Il fatto dell’intervenuta prescrizione del reato posto alla base della motivazione di diniego non scalfisce il potere dell’Amministrazione di porre comunque lo stesso alla base della propria determinazione negativa, valutando il fatto storico come indice di un mancato inserimento sociale da parte dell’aspirante cittadino. In tal caso, il Ministero dell’Interno deve valutare se il comportamento del soggetto interessato, per le concrete modalità del fatto, sia indice di un suo mancato pieno inserimento sociale e, quindi, di una mancata integrazione nella comunità nazionale, tenendo conto nel complesso della sua condotta di vita, della permanenza nel territorio nazionale, dei legami familiari, dell’attività lavorativa e di tutti gli elementi ritenuti rilevanti (Cons. Stato, Sez. III, n. 1837/2019). Tale valutazione risulta essere stata correttamente effettuata.